Gestione e controllo

Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai fondi SIE, a valere sulla programmazione 2021-2027, è disciplinato dagli articoli dal 69 all'85 del Regolamento (UE) 2021/1060.

In particolare, l’articolo 69 par. 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 prevede che gli Stati membri si dotino di sistemi di gestione e controllo affidabili e conformi alla normativa comunitaria per garantire il corretto utilizzo dei fondi “secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI”.

Nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all’articolo 71, par. 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione del Programma Nazionale Equità nella salute 2021-2027 e il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, sono individuate: l’Autorità di Gestione, che svolge anche la Funzione Contabile, e l’Autorità di Audit, oltre agli Organismi Intermedi.

L’Autorità di Gestione è individuata nel dirigente protempore dell’Ufficio 4 del Segretariato Generale del Ministero della salute, “Gestione dei programmi di attuazione dei Fondi europei”.

L’Autorità di Audit è individuata nel dirigente dell’Ufficio VI del Ministero dell’economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

Gli Organismi Intermedi sono le 7 Regioni destinatarie del PN e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP).

Data di ultimo aggiornamento: 5 novembre 2025